
Accordo di libero scambio con la Cina: un passo importante per le imprese svizzere
25.11.2016
A colpo d'occhio
L’accordo di libero scambio (ALS) tra la Svizzera e la Cina è in vigore da oltre due anni. Un primo bilancio mostra che non solo le grandi imprese, ma anche numerose PMI utilizzano l’accesso agevolato al mercato cinese. Abbiamo esaminato la situazione un po’ più da vicino.
L’essenziale in breve
L’accordo di libero scambio (ALS) tra la Svizzera e la Cina costituisce un passo importante per la politica economica estera della Svizzera. Questo accordo bilaterale esaustivo ratificato dai due paesi a Pechino il 6 luglio 2013 è entrato in vigore il 1o luglio 2014. La Svizzera è il primo paese dell’Europa continentale ad aver concluso un accordo di libero scambio con la Cina. Una tappa economicamente e simbolicamente importante, che rafforza la competitività delle imprese svizzere. Il presente dossierpolitica trae un primo bilancio sull’accordo di libero scambio con la Cina in vigore da oltre due anni. Quali esperienze hanno potuto realizzare le imprese svizzere per quanto concerne l’applicazione dell’accordo? Quali sfide devono affrontare e come vedono le prospettive?
Ancora prima della sua entrata in vigore, le imprese svizzere hanno mostrato grande interesse per questo accordo. La seduta informativa proposta da economiesuisse nel giugno 2014 aveva attirato parecchie PMI nonché grandi imprese di tutti i settori. L’apertura di un accesso privilegiato al grande mercato emergente cinese ha avuto l’effetto di un segnale, incitando quelle imprese che non avevano ancora o solo poco utilizzato gli accordi di libero scambio a compiere questo passo.
La maggior parte delle posizioni tariffali e delle esportazioni svizzere (circa il 95%) beneficiano di una riduzione dei dazi doganali. La Cina e la Svizzera hanno anche negoziato dei miglioramenti nel settore della proprietà intellettuale, delle procedure doganali e delle prestazioni di servizi. Per quanto concerne i prodotti agricoli, gli interessi degli agricoltori svizzeri sono preservati.
Nel settembre 2016, il comitato misto istituito da questo accordo si è riunito per la seconda volta a Pechino. La clausola di riesame contenuta nell’accordo prevede un riesame biennale delle concessioni doganali convenute nell’accordo. Il primo riesame è previsto nell’autunno 2016.
Posizione di economiesuisse
- L’accordo di libero scambio Svizzera-Cina è un successo importante – esso garantisce alle imprese svizzere un accesso privilegiato al mercato cinese, molto grande e dinamico.
- La clausola di riesame dell’accordo di libero scambio prevede un esame periodico delle concessioni doganali convenute. L’accordo non è pertanto statico, ciò che gli ambienti economici ritengono positivo.
- Dal momento che l’accordo di libero scambio non prevede ancora la soppressione di tutti i dazi doganali, è importante per le imprese esportatrici svizzere che siano sottoscritte nuove concessioni doganali per l’importazione di merci dalla Cina.
- Per utilizzare l’accordo, le imprese esportatrici ed importatrici devono adottare delle misure, in particolare per quanto concerne il certificato d’origine. Secondo le imprese svizzere, il volume dei documenti da fornire alla Cina dev’essere ridotto al minimo indispensabile.
- Il controllo sistematico del trasporto diretto da parte della Cina provoca inutili oneri amministrativi alle aziende. Queste ultime dovrebbero essere dispensate dal fornire documenti supplementari per attestare che i loro invii attraverso Stati terzi siano sotto controllo doganale permanente. Il certificato d’origine, che può essere oggetto di un controllo, è l’elemento decisivo affinché le merci possano beneficiare di un trattamento preferenziale. Le autorità svizzere potrebbero discutere con la Cina i vantaggi di un approccio basato sul rischio.
- L’economia accoglie favorevolmente i miglioramenti nel settore della protezione della proprietà intellettuale. Su alcuni punti, la Svizzera e la Cina vanno perfino oltre l’accordo TRIPS dell’OMC.

La Cina, principale partner commerciale della Svizzera in Asia
Il volume degli scambi tra la Svizzera e la Cina è fortemente aumentato negli ultimi anni. La seconda economia mondiale è oggi il terzo partner commerciale del nostro paese, dopo l’Unione europea e gli Stati Uniti. Con un volume di scambi commerciali di oltre 21 miliardi di franchi, la Cina è il principale partner commerciale della Svizzera in Asia. Nel 2014, le imprese svizzere vi hanno investito 3,3 miliardi di franchi (flussi di capitali). Il totale degli investimenti diretti svizzeri in Cina ha raggiunto i 30,3 miliardi di franchi, ciò che rappresenta l’1,9% dell’insieme delle partecipazioni svizzere all’estero. La Cina è diventata la prima destinazione degli investimenti effettuati dalle imprese svizzere in Asia. Secondo l’ambasciata svizzera a Pechino, oltre 600 società elvetiche sono presenti sul territorio cinese con più di 1000 succursali e 178 826 collaboratori.
Anche gli scambi di servizi sono considerevoli. Numerosi operatori di servizi svizzeri (settori bancario e assicurativo, logistica, controlli di merci e di qualità, consulenza alle imprese, ecc.) hanno delle attività in Cina. Anche per quanto concerne gli operatori di servizi cinesi, vi è un maggiore interesse per il mercato svizzero.
L’evoluzione resta positiva. Le relazioni commerciali tra la Svizzera e la Cina hanno registrato un’evoluzione impressionante in questi ultimi due decenni. Dopo il 1990, le esportazioni si sono moltiplicate per più di venti e le importazioni sono dieci volte superiori al volume di due decenni fa. L’accordo di libero scambio ha dato un impulso supplementare. Il primo anno, le esportazioni svizzere verso la Cina sono aumentate del 2,3% e le importazioni cinesi in Svizzera del 4,1%. Considerato il rallentamento della crescita economica cinese e rispetto ai volumi registrati con gli altri partner commerciali, gli scambi sono progrediti ad un ritmo superiore alla media (esportazioni +0,9%, importazioni -4,2%).
Non bisogna dimenticare che la crescita del PIL cinese si situa ancora tra il 6% e il 7%. Per le imprese svizzere la Cina rappresenta ancora un grande potenziale di sviluppo delle relazioni commerciali. Questa evoluzione positiva dovrebbe proseguire non solo a seguito della crescita economica ma anche per i cambiamenti strutturali. L’adattamento della produzione, la fabbricazione di prodotti di alta qualità e una classe media sempre più numerosa con un potere d’acquisto che cresce in fretta, tutti questi elementi dovrebbero avere un impatto positivo anche per le imprese svizzere.
Nel corso di questi ultimi anni, la Cina è diventata un leader del mercato per il settore dell’alta tecnologia. La sua quota alle esportazioni mondiali di prodotti altamente tecnologici è fortemente aumentata. Questo paese produce oltre la metà dei pannelli solari e delle turbine eoliche vendute a livello mondiale. Esso ha tuttavia anche parzialmente recuperato il ritardo nell’elettrotecnica, la tecnica medica o l’elettronica.
Precimec SA: le esperienze di una PMI ticinese con l’accordo di libero scambio Svizzera-Cina
La PMI ticinese Precimec SA fabbrica degli elementi meccanici di alta qualità per l’industria e si focalizza su sistemi completi. L’azienda familiare, che occupa 21 collaboratori motivati, sviluppa e produce da 28 anni meccanica di precisione – di qualità svizzera per i mercati internazionali. Mario Caviglia, il suo direttore, ha continuamente sviluppato la sua piccola PMI e investito in nuovi sistemi e macchine nonché nei suoi collaboratori. Precimec SA approvvigiona il mercato asiatico dal 2009. La Cina è divenuta un partner primario per la costruzione di grossi motori diesel marini e riveste pertanto una grande importanza per Precimec. I nuovi prodotti sviluppati hanno permesso alla PMI di attirare nuovi clienti cinesi e di sviluppare costantemente le sue attività su questo mercato. Precimec SA esporta delle componenti e dei sistemi di alta qualità per i suoi clienti cinesi. Dopo l’entrata in vigore dell’accordo, queste esportazioni sono esonerate dai dazi doganali. I pezzi vengono trasportati dal Ticino fino in Cina sulle navi o sugli aerei quando la merce deve arrivare rapidamente. Olaf Schottstädt, partner di Mario Caviglia e responsabile Sales and Service, spiega che l’accordo di libero scambio ha aperto una nuova dimensione per lo sviluppo degli affari in Cina. La cifra d’affari ha registrato una rallegrante crescita. Il primo anno successivo all’entrata in vigore dell’accordo, essa è pressoché quintuplicata rispetto all’anno precedente e, in seguito, essa registra un tasso di crescita a due cifre.
In occasione dei viaggi in Cina, si può chiaramente vedere come questo accordo sia molto importante per i clienti cinesi e come esso contribuisca a consolidare le relazioni. «L’accordo di libero scambio della Svizzera con la Cina ci aiuta ad essere competitivi in Cina.»
«I tassi di crescita registrati dopo il 2014 sono molto rallegranti. L’accordo di libero scambio favorisce anche le PMI in Ticino!» Questo ci motiva ad ampliare la nostra clientela su questo mercato.

L’accordo di libero scambio Svizzera-Cina
Numerose disposizioni di questo vasto accordo conferiscono alle imprese svizzere un accesso migliore al mercato cinese e ai suoi 1,3 miliardi di potenziali clienti.
Riduzione dei dazi doganali
La maggior parte delle posizioni tariffali e delle esportazioni svizzere (circa il 95%) beneficiano di un’esenzione o di una riduzione dei dazi doganali dopo l’entrata in vigore dell’accordo di libero scambio o dopo un termine transitorio di cinque o dieci anni, in alcuni casi di dodici o quindici anni. I dazi doganali diminuiranno del 60% per il 3% circa delle posizioni tariffali o del 16% circa delle esportazioni. I termini di transizione e le riduzioni dei dazi doganali concernono dei prodotti per i quali la Cina ha fatto valere un bisogno di adattamento particolare, soprattutto a seguito di dazi doganali talvolta nettamente superiori (prodotti industriali: 8,6% in media, contro l’1,8% in Svizzera). Per il 5% circa del volume delle esportazioni svizzere non è prevista nessuna riduzione dei dazi.
Nei vari settori sussistono alcune differenze. Il settore MEM, l’industria farmaceutica, il ramo tessile nonché gli strumenti di precisione, l’orologeria e la gioielleria hanno particolarmente bisogno di protezione.
Per gli strumenti di precisione, l’orologeria e la gioielleria, nel 2015 il 27% delle esportazioni erano destinate alla Cina, per un valore totale di 2461 milioni di franchi. Gli orologi rappresentavano 1337 milioni di franchi con una quota del 14,9% sul totale delle esportazioni svizzere.
Nel maggio 2013, la Federazione dell’industria orologiera svizzera ha firmato con il suo omologo cinese, nonché con la SECO e il Ministry of Industry and Information Technology un protocollo d’intesa tendente ad intensificare la collaborazione nel settore orologiero. Questo protocollo prevede la creazione di un gruppo di lavoro composto da rappresentanti dell’economia e dell’amministrazione e che può aire da piattaforma di scambio e di cooperazione, allo scopo di favorire lo sviluppo delle relazioni commerciali, nonché la protezione della proprietà intellettuale e delle indicazioni d’origine. Questo gruppo di lavoro ha già svolto due sedute, nel corso delle quali ha trattato questi temi in maniera costruttiva. L’industria orologiera svizzera è interessata da una soppressione degli ostacoli fiscali e da una migliore applicazione dei dazi della proprietà intellettuale su territorio cinese.
Industria MEM: Nel 2015, la quota delle esportazioni dell’industria svizzera delle macchine, degli equipaggiamenti elettrici e dei metalli a destinazione della Cina rappresentava il 38%, per un controvalore di 3380 milioni di franchi.
Industria chimica e farmaceutica: Nel 2015, l’industria farmaceutica ha esportato beni père un valore di 3358 milioni di franchi, che rappresentano il 37,5% delle esportazioni a destinazione della Cina.
Industria tessile e dell’abbigliamento: Nel 2015, la quota dell’industria tessile e dell’abbigliamento rappresentava l’1,2% delle esportazioni a destinazione della Cina, per un controvalore di 105 milioni di franchi. Gli acquisti di prodotti semi-finiti, come dei filati, o di prodotti finiti, come tessili o vestiti, effettuati in Cina sono esonerati dai dazi doganali dopo l’entrata in vigore dell’accordo. Al contrario, i dazi doganali sull’importazione di alcuni prodotti in Cina sono progressivamente aboliti, in particolare nel settore dell’abbigliamento.
Le riduzioni dei dazi doganali concernono la stragrande maggioranza delle esportazioni svizzere destinate alla Cina. Allo scadere dei termini transitori, circa l’80% dei dazi doganali pagati su beni d’esportazione svizzeri potranno essere risparmiati. Questo pone in evidenza il fatto che la Cina apre il suo grande mercato. La clausola di riesame contenuta nell’accordo prevede che le liste di concessione doganali convenute siano oggetto di un esame biennale. Durante il secondo incontro del comitato misto istituito dall’ALS Svizzera-Cina, il 14 settembre 2016 a Pechino, i due paesi hanno discusso su un possibile sviluppo dell’accordo. Per le aziende esportatrici svizzere è importante che siano trovate altre concessioni doganali per le importazioni di merci in Cina. Occorre evidenziare i vantaggi reciproci e le complementarietà di un accesso al mercato preferenziale migliorato per le merci svizzere sul mercato cinese: questo migliore accesso permette alle imprese cinesi di acquistare forniture di qualità elevata a prezzi più concorrenti e di approfittare del know-how svizzero. Per quanto concerne le imprese svizzere, esse possono proporre i loro prodotti di nicchia talvolta di elevato livello tecnico a prezzi concorrenziali sul mercato cinese. I prodotti svizzeri completano l’offerta cinese, senza essere in concorrenza. economiesuisse accompagna questo processo in stretta collaborazione con i suoi membri e le autorità svizzere.

Come utilizzate l’accordo di libero scambio? Informazioni per gli esportatori e gli importatori svizzeri
Origine preferenziale
Le regole d’origine che determinano il trattamento richiesto nel paese d’origine si basano su metodi di produzione moderni. I produttori svizzeri approfittano di un accesso preferenziale al mercato – i prodotti sono esonerati dai dazi doganali o sottoposti a dazi doganali inferiori. Contrariamente ad altri accordi di libero scambio conclusi dal nostro paese, le regole d’origine non figurano in un allegato separato, ma sono integrate all’accordo principale, al capitolo 3. Le regole specifiche concernenti alcuni prodotti e categorie di prodotti sono contenute nell’allegato II «Product-Specific Rules».
L’accordo prevede il cumulo bilaterale abituale dei prodotti originari del paese partner. È inoltre permesso dividere, sotto controllo doganale, dei lotti di merce in un paese di transito,senza perdere l’origine (regola del trasporto diretto). Per quanto concerne l’applicazione delle prescrizioni relative al trasporto diretto secondo l’articolo 3.13 dell’accordo principale, le principali società esportatrici ed importatrici svizzere hanno incontrato difficoltà specialmente all’inizio (cf. «Le sfide del trasporto diretto»).
Cumulo bilaterale dei prodotti originari della Cina
Il cumulo è una deroga al principio secondo il quale le merci devono essere interamente ottenute nel paese d’esportazione o essere sufficientemente lavorate per essere ritenute come prodotti originari. Grazie al cumulo è possibile trattare le merci di un partner di libero scambio come quelle originarie del paese d’esportazione. Per un produttore o un esportatore, è dunque conveniente utilizzare materie originarie di un partner di libero scambio. Sulla base di questa regolamentazione, simili materie non devono soddisfare le regole restrittive della lista delle lavorazioni e delle trasformazioni. Per contro, l’utilizzo di materie provenienti da un paese terzo è meno vantaggiosa; in effetti i dazi doganali devono di regola essere pagati durante la loro importazione, e le esigenze della lista delle lavorazioni e delle trasformazioni dev’essere allestita durante il loro utilizzo.
Traffico di merci Cina-Svizzera (importazione)
Con l’entrata in vigore dell’accordo, la Cina ha perso il suo statuto di paese in via di sviluppo beneficiario di preferenze nell’ambito del sistema generalizzato di preferenze (SGP) a favore dei paesi in via di sviluppo. Ciò significa che i certificati d’origine «Formulario A» SGP non sono più accettati dopo il 1o luglio 2014. Per poter richiedere un trattamento preferenziale durante lo sdoganamento all’importazione in Svizzera di merci provenienti dalla Cina, il certificato d’origine da inoltrare durante la dichiarazione in dogana è il «Certificate of Origin» (figurante nell’appendice 1 dell’allegato III dell’accordo). Questo certificato d’origine è emesso dall’autorità cinese a partire dal 1o luglio 2014.
Per le tassazioni provvisorie richieste fino al 31 dicembre 2014, l’Amministrazione delle dogane concedeva un termine di sei mesi per fornire i documenti mancanti. Dopo il 1o luglio 2015, si applica il termine abituale di due mesi. Da notare che spetta all’importatore svizzero procurarsi presso il suo fornitore cinese il nuovo certificato d’origine allestito successivamente. L’importatore svizzero deve inoltre fornire all’operatore in dogana le istruzioni relative allo sdoganamento.
Sfida: il trasporto diretto in caso d’importazione in Svizzera, attraverso un magazzino doganale dell’UE
Il rispetto della regola del trasporto diretto ha posto inizialmente dei problemi per l’importazione in Svizzera di un lotto di merci proveniente dalla Cina, stoccate temporaneamente in un magazzino logistico dell’UE e suddivise in diversi invii. La Cina, avendo perso con l’entrata in vigore dell’accordo, il suo statuto di paese in via di sviluppo beneficiante di un trattamento preferenziale, alcuni importatori svizzeri erano confrontati al seguente problema: non era più possibile allestire nuovi certificati d’origine per dei lotti suddivisi in diversi invii nell’ambito dell’UE. In accordo con la SECO e in collaborazione con gli ambienti economici, l’AFD ha elaborato una nuova procedura. Questa permette alle aziende importatrici svizzere di scaricare in parte dei certificati d’origine per degli invii a partire da magazzini logistici. Questa procedura si basa su una convenzione conclusa tra l’AFD e l’impresa per la quale l’AFD percepisce una tassa. L’impresa deve soddisfare le esigenze fatte agli utenti e-dec. La nuova procedura si applica in principio anche a tutti gli altri ALS – con alcune eccezioni. I magazzini in cui sono stoccate le merci devono trovarsi nelle regioni e nei paesi con i quali la Svizzera dispone di un accordo di assistenza amministrativa. È inoltre essenziale che la contabilità delle società interessate sia impeccabile. Le imprese devono rispettare le disposizioni dei magazzini doganali aperti in Svizzera per poter effettuare l’inventario delle merci. Per controllarli, l’Amministrazione delle dogane dispone di diverse possibilità: presso il fornitore (ALS), presso l’impresa (contabilità) o il magazzino all’estero (attraverso l’assistenza amministrativa). Da notare che un risultato negativo in occasione di un controllo ha conseguenze per tutte le merci. Le imprese interessate possono rivolgere una richiesta alla Direzione generale delle dogane, Divisione Organizzazione e applicazione. La nuova procedura è stata introdotta dopo l’aggiornamento autunnale di e-dec, a fine ottobre 2016.
Traffico di merci Svizzera-Cina (esportazione)
A partire dal 1° luglio 2014 si applicano alle esportazioni svizzere verso la Cina le disposizioni seguenti:
Esportatori non autorizzati: Gli esportatori svizzeri che non sono in possesso di un permesso di esportatore autorizzato utilizzano il certificato di circolazione delle merci (CCM) EUR1 CN in inglese. Contrariamente ad altri accordi, la posizione del SH a sei cifre e il criterio d’origine corrispondente applicato devono essere indicati nel CCM EUR1 CN per ogni prodotto.
Esportatori autorizzati (EA): Gli esportatori autorizzati possono utilizzare la dichiarazione d’origine sulla fattura commerciale. Le dichiarazioni d’origine devono essere numerate in modo progressivo. Il numero di serie comprende 23 caratteri e si compone del numero dell’autorizzazione, della data e del numero del documento commerciale. L’accordo prevede inoltre uno scambio elettronico delle dichiarazioni d’origine (Scambio di dati EA). Gli esportatori autorizzati devono trasmettere le dichiarazioni d’origine allestite, per via elettronica, attraverso un’applicazione messa a disposizione sul sito Internet dell’AFD. Da notare che la dichiarazione d’origine cartacea deve in ogni caso essere presentata per l’importazione in Cina. Gli esportatori autorizzati hanno ricevuto nel maggio 2014 una lettera dell’AFD che li informava sui dettagli. Per maggiori informazioni sullo scambio di dati EA, vogliate consultare il sito dell’Amministrazione federale delle dogane (www.ezv.admin.ch).
Sfida: la prova del trasporto diretto verso la Cina
Anche gli esportatori hanno dovuto superare degli ostacoli dopo l’entrata in vigore dell’accordo. Gli uffici doganali d’importazione cinesi richiedevano prove supplementari del trasporto diretto per gli invii attraverso Stati terzi. Ora, la maggioranza degli invii destinati alla Cina sono attualmente effettuati sulle navi e necessitano di un trasbordo in uno Stato terzo (ad esempio al porto di Rotterdam). Gli esportatori svizzeri dovevano chiedere dei certificati di non-manipolazione ai paesi di transito, ciò che era molto spesso complicato. Gli esperti delle autorità doganali cinesi e svizzeri si sono incontrati a più riprese. Le nuove disposizioni convenute per gli invii sulle navi hanno nettamente ridotto le difficoltà degli esportatori svizzeri (cf. circolare dell’AFD del 14 aprile 2016). Le imprese svizzere auspicano che gli oneri provocati dai documenti da presentare in Cina siano ridotti il più possibile e che esse siano dispensate dal fornire indicazioni supplementari che attestino che i loro invii attraverso Stati terzi siano sotto controllo doganale permanente.

La Cina attira fortemente le imprese svizzere
L’accordo riveste grande importanza per le imprese svizzere. economiesuisse ha ricevuto, da parte dei suoi membri, numerose reazioni e domande relative all’applicazione e all’adozione dell’accordo di libero scambio, soprattutto nei primi mesi successivi alla sua entrata in vigore. Un gran numero di queste provenivano dalle PMI orientate all’esportazione. Le domande concernevano le disposizioni doganali e le regole d’origine da applicare per poter beneficiare di dazi doganali preferenziali, l’identificazione delle tariffe corrette delle merci, l’applicazione delle regole di lista, i certificati d’origine e il loro controllo, la prova del trasporto diretto o lo scambio di dati elettronici per gli esportatori autorizzati.
Il primo anno successivo all’entrata in vigore dell’accordo, gli esportatori autorizzati hanno svolto oltre 52'000 invii con prova d’origine a destinazione della Cina. Questo rappresenta circa 200 invii in media per ogni giorno feriale. Secondo l’AFD, nel mese di maggio 2016, circa 2500 esportatori autorizzati erano registrati nell’applicazione EACN con uno statuto «attivo». Ogni mese, vengono scaricate in media tra 4200 e 4500 dichiarazioni d’origine.
Miglioramenti nel settore non tariffale
Considerato come la Cina prelevi dei dazi doganali relativamente moderati, i miglioramenti non tariffali sono ancora più importanti per facilitare l’accesso al mercato.
Proprietà intellettuale:
L’accordo prevede una serie di miglioramenti nel settore della proprietà intellettuale. Su alcuni punti, la Svizzera e la Cina vanno oltre l’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale relativi al commercio dell’OMC (ADPIC). La protezione dei dati concernenti i test è allungata a 6 anni e quella dei design industriali a 10 anni, in alcuni casi addirittura a 25. Inoltre, l’accordo integra il dialogo bilaterale in corso sulle questioni di proprietà intellettuale. In caso di presunta dei diritti di proprietà intellettuale, sono previste misure di protezione già alla frontiera. In caso di violazione effettiva di questi diritti, la procedura civile prevede la possibilità di ottenere delle indennità. I brevetti per le scoperte biotecnologiche sono riconosciuti.
Prestazioni di servizi:
Nel settore delle prestazioni di servizi, l’accordo si basa sulla terminologia e le regole dell’Accordo generale sul commercio dei servizi dell’OMC (AGCS/GATS). Alcune regole orizzontali (concernenti in particolare la trasparenza e la procedura d’autorizzazione) sono precisate, ciò che contribuisce a migliorare la certezza del diritto. Per le prestazioni fornite dalle persone fisiche, l’accordo di libero scambio definisce delle categorie (trasferte interne di quadri e di specialisti, fornitori di alcune prestazioni a forte valore aggiunto limitate nel tempo per contratto, venditori di servizi e uomini d’affari), nonché le condizioni della procedura di ottenimento di un permesso di lavoro e di un’autorizzazione d’entrata. Per contro, l’accordo non prevede misure concernenti l’accesso al mercato del lavoro o un soggiorno permanente.
Rispetto al GATS, la Svizzera e la Cina hanno rafforzato il loro impegno in matreria d’accesso al mercato in diversi settori. I due paesi facilitano in particolare la fornitura di servizi limitati nel tempo dagli installatori e dai riparatori di macchine, nonché i servizi aeroportuali e alcune prestazioni finanziarie. Nel settore della negoziazione di valori mobiliari, la Cina offre inoltre alla Svizzera un miglior accesso al mercato.
Clausola di riesame:
Il comitato misto Svizzera-Cina, riunitosi l’ultima volta nel settembre 2016 a Pechino, riesaminerà le disposizioni nel settore degli scambi commerciali, comprese le liste di concessioni doganali.
Miglioramento della procedura doganale:
L’accordo di libero scambio contiene un capitolo sulla facilitazione degli scambi, nel quale le parti si impegnano a tener conto delle norme internazionali durante la definizione delle procedure doganali, a pubblicare le informazioni relative al traffico di merci e a comunicare agli attori economici delle indicazioni affidabili sulle tariffe e l’origine dei prodotti.
Svizzera, un hub per il renminbi
La Cina diventa anche un attore mondiale notevole nel settore della finanza e prepara l’internazionalizzazione della propria moneta, il renminbi (RMB). L’introduzione del RMB nel paniere di divise dei diritti di tiratura speciale del FMI nell’ottobre 2016 ha raggiunto un picco nella progressione dinamica della moneta cinese.
Nel maggio 2013, la Cina e la Svizzera si sono accordate su un dialogo finanziario tendente ad approfondire la loro collaborazione anche nel settore della finanza. Misure mirate hanno creato le condizioni per posizionare la Svizzera come hub del RMB, vale a dire come centro per realizzare delle operazioni finanziarie basate sul RMB e ponte verso la piazza finanziaria cinese.
Nel novembre 2015, la People’s Bank of China (PBC), ha dato la propria autorizzazione per l’apertura della filiale zurighese della China Construction Bank (CCB), per la quale la Svizzera agisce come camera di compensazione. L’istituto della filiale zurighese della CCB è una nuova tappa nelle relazioni finanziarie bilaterali tra la Cina e la Svizzera. La possibilità di compensare il RMB facilita e promuove l’utilizzo di questa moneta per delle transazioni internazionali tra imprese ed istituti finanziari, poiché non è più necessario passare dal dollaro americano per cambiare dei RMB e dai franchi svizzeri e viceversa. A ciò va aggiunto che lo sviluppo di un mercato RMB rafforza la posizione della Svizzera in quanto piazza finanziaria. L’hub svizzero del renminbi è utile alle due parti e sostiene il raggiungimento degli obiettivi economici perseguiti con l’accordo di libero scambio.

Accordo di libero scambio: la Svizzera e la concorrenza internazionale
La Svizzera ha sottoscritto in totale 30 accordi di libero scambio. Questi accordi sono degli strumenti importanti per un piccolo paese basato sull’esportazione come la Svizzera. Le loro disposizioni vanno ben oltre il diritto dell’OMC e permettono alla Svizzera di beneficiare di un accesso migliore al mercato. Ciò è importante, poiché il ciclo di Doha dell’OMC è da anni in un vicolo cieco e non si può sperare in una continuazione della liberalizzazione a livello multilaterale in un prossimo futuro.
La Svizzera si trova in una situazione di concorrenza mondiale per quanto concerne l’agevolazione degli scambi: il 17 giugno 2013, gli Stati Uniti e l’UE hanno ad esempio avviato delle trattative per concludere un partenariato transatlantico di commercio e d’investimento (TTIP). Inoltre, dodici paesi della regione pacifica, ossia Stati Uniti, Giappone, Canada, Australia, Brunei, Cile, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Singapore e Vietnam si sono accordati su un accordo di libero scambio esaustivo (accordo di partenariato transpacifico TPP).

Valutazione dal punto di vista degli ambienti economici
Globalmente, il trattato apporta miglioramenti significativi rispetto alla situazione precedente il 1o luglio 2014. Questo accordo di libero scambio ha facilitato l’accesso delle imprese svizzere al mercato cinese e darà loro, nei prossimi anni, un vantaggio concorrenziale rispetto ai concorrenti di Stati terzi. Secondo economiesuisse, la clausola evolutiva e il ruolo importante della commissione mista sono particolarmente positivi in una prospettiva a lungo termine. Essi permettono di sviluppare l’accordo. Se la Cina concludesse ad esempio un accordo di libero scambio con l’UE che garantisca migliori condizioni d’accesso, la Cina e la Svizzera potrebbero convenire agevolazioni analoghe. Con lo strumento della commissione mista, sarebbe inoltre più semplice non solo difendere gli interessi dell’economia svizzera, bensì anche promuoverli. La base per un dialogo costruttivo e serio tra partner commerciali sarebbe così posta. La Cina apprezza particolarmente questa affidabilità e questo orientamento a lungo termine. L’accordo di libero scambio incoraggia la Cina ad aprire il suo mercato piuttosto che adottare un atteggiamento protezionistico. Con questo accordo, la Cina lancia dunque un segnale politico forte.
L’accordo di libero scambio è un passo importante per i due paesi. Come dimostra il confronto con gli anni ’50, il significato di una tale mossa è importante: la Svizzera approfitta oggi ancora del fatto che essa è stata uno dei primi paesi occidentali a riconoscere la Repubblica popolare cinese.
Ogni accordo di libero scambio prevede delle esigenze e delle regole specifiche per le esportazioni e le importazioni. Esse concernono in particolare l’applicazione delle regole d’origine e la stesura corretta dei certificati d’origine. Le imprese integrano il know-how per poter utilizzare le condizioni d’accesso al mercato migliorate nelle due direzioni. economiesuisse continua ad accompagnare l’applicazione e l’implementazione dell’accordo. In questo contesto, essa è in costante contatto con i propri membri e le autorità svizzere. Ci impegniamo affinché le ditte svizzere possano sfruttare pienamente il potenziale dell’accordo di libero scambio.
Domande sull’accordo di libero scambio?
Le imprese che dovessero avere delle domande sull’accordo di libero scambio Svizzera-Cina possono contattare per e-mail o per telefono: (kmu@economiesuisse.ch; pme@economiesuisse.ch; +41 44 421 35 35). Esamineremo le domande il più rapidamente possibile.
Principali link verso i documenti ufficiali
L’accordo di libero scambio tra la Svizzera e la Cina nonché i principali documenti sono accessibili qui di seguito:
Altri interlocutori per le imprese
Swiss-Chinese Chamber of Commerce
Höschgasse 89
CH-8008 Zürich
+ 41 44 421 38 88
info@sccc.ch
www.sccc.ch
Switzerland Global Enterprise
Stampfenbachstrasse 85
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+ 41 44 365 51 51
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www.switzerland-ge.com
Schweizerische Exportrisikoversicherung
Zeltweg 63
CH-8032 Zürich
+ 41 58 551 55 55
info@serv-ch.com
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